1. Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale (PART- TIME)
I docenti con contratto part-time sono tenuti, se nominati, a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo di effettiva partecipazione, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa (art. 12 - O.M. 22.7.1997, n. 446)
2. Personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato
Esclusivamente al sotto indicato personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato , spetta anche la retribuzione principale, correlata al numero di ore di insegnamento risultanti dal contratto, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame:
- docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal C.S. A. fino al termine delle attività didattiche; ;
- docente con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal Dirigente Scolasticofino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore non superiore a sei settimanali.
La retribuzione ai predetti docenti, limitata al periodo di durata delle operazioni di esame di Stato, viene corrisposta dalle competenti DD.PP.TT. a conclusione delle operazioni d'esame sulla base di specifico contratto di nomina o della proroga del contratto in corso (per un numero di ore pari a quelle risultanti dal contratto in corso), corredato della dichiarazione del presidente di commissione riguardante l'effettiva partecipazione alle operazioni d'esame e la relativa durata.. (C. M. - Tesoro n. 763 del 27/5/97)
Per i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata temporanea fino al termine delle lezioni,i relativi contratti saranno stipulati fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami e per un numero di ore pari a quelle risultanti dall'ultimo contratto. Ciò dà diritto alla corresponsione della retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente, dell'indennità integrativa speciale e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare.
3. Personale esperto, negli Istituti professionali e d'arte
Per i membri delle commissioni d'esame di licenza negli Istituti d'arte statali e qualifica professionale nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle Pubbliche amministrazioni, spetta - per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami - un compenso pari a 1/30 dello stipendio tabellare iniziale, dell'indennità integrativa speciale, e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare spettante ai professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle materie per le quali gli esperti sono chiamati nelle commissioni d'esame.
4. Estranei all'Amministrazione dello Stato ivi compresi i pensionati e supplenti brevi e saltuari (non nominati fino alla fine delle lezioni).
Al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i pensionati e i supplenti brevi e saltuari non nominati fino alla fine delle lezioni) nominato nelle commissioni esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore, devono essere corrisposti esclusivamente i compensi previsti per l'espletamento del predetto incarico, con esclusione quindi di qualsiasi altro tipo di retribuzione.
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI
Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 241/97, n. 314/97 e 446/97, quest'ultimo modificato dal D.L.vo 137/98, le aliquote e gli adempimenti contributivi e fiscali hanno subito sostanziali modifiche.
REDDITO IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI E FISCALI
Il quadro normativo vigente dall'1.1.1998 ha operato una sorta di allineamento tra la legislazione fiscale e contributiva, facendo coincidere, in linea generale, la base di reddito imponibile contributiva con quella fiscale (D.L.vo 314/97, art. 6).
In relazione ai compensi e alle indennità corrisposte ai componenti di commissione d'esame, la nuova normativa prevede l'assoggettabilità degli stessi alla base imponibile previdenziale fiscale, secondo l'ammontare e le misure di seguito indicate.
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI SCUOLA SUPERIORE
COMPENSI |
BASE IMPONIBILE |
IRAP |
INPDAP
Fondo cr. |
IRPEF |
1) |
|
Personale con contratto a tempo indeterminato: |
|
|
|
|
a) |
Compenso per esami preliminari candidati esterni |
100% |
100% |
100% |
|
b) |
Compenso riferito alla funzione |
100% |
100% |
100% |
|
c) |
Quote compenso per trasferta a personale nominato nel comune di sevizio o di abituale dimora |
esente |
esente |
Esente |
|
d) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza fino a 60 minuti |
Esente |
esente |
Esente |
|
e) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza tra 61 e 100 minuti |
Esente |
esente |
Esente |
|
f) |
Quote compenso per trasferta per percorrenza oltre 100 minuti |
Oltre
46,48 giorn. |
oltre
46,48
giorn. |
oltre
46,48 giorn. |
(1) Per calcolare la quota giornaliera di compenso per trasferta spettante si divide ilcompenso intero per 25 giorni , periodo presumibile di durata delle operazioni di esame |
2) |
|
Personale con contratto a tempo determinato: |
|
|
|
|
a) |
Compenso per esami preliminari |
100% |
esente (1) |
100% |
|
b) |
Compenso riferito alla funzione |
100% |
esente (1) |
100% |
|
c) |
Quote compenso per trasferta a personale nominato nel comune di sevizio o di abituale dimora |
Esente |
esente |
esente |
|
d) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza fino a 60 minuti |
Esente |
esente (1) |
esente |
|
e) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza tra 61 e 100 minuti |
Esente |
esente (1) |
esente |
|
f) |
Quote compenso per trasferta per percorrenza oltre 100 minuti |
Oltre
46,48 giorn. |
esente (1) |
oltre
46,48 giorn. |
- La ritenuta INPDAP e Fondo credito si applica solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18%prevista dall'art. 15 della legge 724/94
- Per calcolare la quota giornaliera di compenso per trasferta spettante si divide il compenso intero per 25 giorni , periodo presumibile di durata delle operazioni di esame
|
ALTRI TIPI DI ESAMI
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BASE IMPONIBILE |
|
IRAP |
INPDAP
Fondo cr. |
IRPEF |
1) |
|
Personale con contratto a tempo indeterminato: |
|
|
a) |
Compensi e indennità esami |
100% |
100% |
100% |
|
b) |
Indennità di 1/5 sostitutivo del trattamento di missione |
100% |
100% |
100% |
2) |
|
Personale con contratto a tempo determinato: |
|
|
a) |
Compensi e indennità esami |
100% |
esente (1) |
100% |
|
b) |
Indennità di 1/5 sostitutivo del trattamento di missione |
100% |
esente (1) |
100% |
3) |
|
Indennità di trasferta (Diarie): |
|
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a) |
Personale dipendente dall'Amm.ne: |
|
|
|
|
|
1) con contratto a tempo indeterminato (già di ruolo) |
oltre
46,48 |
oltre
46,48 |
oltre
46,48 |
|
|
2) con contratto a tempo determinato (già non di ruolo) |
Oltre
46,48 |
oltre
46,48 |
oltre
46,48 |
|
b) |
Personale estraneo all'Amm.ne dello Stato |
oltre
46,48 |
oltre
46,48 |
oltre
46,48 |
(1) La ritenuta INPDAP e Fondo credito si applica solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18%prevista dall'art. 15 della legge 724/94 |
B) CALCOLO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
- Ritenute previdenziali INPDAP e Fondo credito
Come detto precedentemente, sui compensi e indennità da includere nella base imponibile corrisposti al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, impegnato nelle commissioni d'esame delle scuole di ogni ordine e grado, vanno operate le ritenute per il contributo pensioni INPDAP e Fondo credito a carico del dipendente nella misura, rispettivamente dell'8,75% e dello 0,35%.
Si rammenta che il versamento dei contributi, calcolati sui compensi e indennità d'esami dovuti all'INPDAP per fondo pensioni e per Fondo credito sia per la parte a carico del dipendente che per quella a carico dello Stato, viene effettuato dagli Uffici centrali del Ministero. L'ammontare delle ritenute INPDAP e Fondo credito non deve, pertanto essere preso in considerazione ai fini della determinazione del fabbisogno da segnalare ai C.S. A. Le istituzioni scolastiche si limitano, pertanto, alla quantificazione dei netti spettanti, applicando sui compensi lordi anche le ritenute INPDAP e Fondo Credito a caricodel dipendente.
Per quanto riguarda i professori universitari impegnati nelle commissioni d'esame di maturità o negli esami dei corsi integrativi (istituti magistrali e licei artistici) si precisa che sui compensi corrisposti non vanno operate le ritenute INPDAP e Fondo credito, in quanto trattasi di compensi dovuti per attività non direttamente connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente. Resta confermata l'assoggettabilità dei compensi in parola alle ritenute IRAP e IRPEF.
- Ritenuta I.R.A.P.
Va applicata e versata la ritenuta IRAP a carico dello Stato nella misura prevista dalla legge ( 8,5% sul compenso lordo)
Le modalità di calcolo e di versamento delle ritenute per IRAP e per l'addizionale IRPEF da versare a cura delle istituzioni scolastiche ed artistiche, sono riportate nella C.M. n. 491 del 23.12.1998.
Si ritiene utile rammentare che se l'ammontare dell'imposta IRAP e Addizionale regionale, dovute a ciascuna Regione, sia pari o inferiore a € 10,33, l'obbligo del versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo (C.M. Tesoro n. 6 del 26/1/98).
- Contributi INPS ( solo DS.)
Sui compensi corrisposti al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnato nelle commissioni d'esame vanno applicate le sotto indicate misure di contributi INPS a carico dello Stato
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T.B.C. |
D.S. |
ENAOLI |
1= |
Personale docente con contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno |
no |
1,61% |
no |
2= |
Personale docente con contratto a tempo determinato assunto per un periodo inferiore ad un anno |
no |
1,61% |
no |
C) CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
Dall'importo netto delle ritenute previdenziali operate sui compensi ed indennità corrisposte va detratta l'imposta sul reddito (I.R.PE.F.), secondo l'aliquota massima, fissata per i nuovi scaglioni di reddito in vigore dal 1.1.2004, prevista sullo stipendio del percipiente all'atto del pagamento dei compensi spettanti.
Inoltre è prevista, a carico del dipendente, un'addizionale regionale IRPEF, fissata su tutto il territorio nazionale allo 0,90% , da operare in sede di conguaglio (D.L.vo 446/97, art. 50). Detta addizionale dovrà essere calcolata in occasione del conguaglio fiscale da parte dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione unica (CUD).
D) - COMUNICAZIONI AI FINI DEL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO E FISCALE
Le istruzioni scolastiche sono tenute a trasmettere, alla locale D.P.T., la comunicazione ai fini del conguaglio contributivo e fiscale sui compensi corrisposti al personale dell’amministrazione impegnato nelle commissioni d'esame e delle ritenute operate sui compensi stessi.
E) - CERTIFICAZIONE UNICA DIPENDENTI (CUD)
In virtù delle innovazioni introdotte dal D.L.vo 314/97 (art. 7), il sostituto di imposta sede d'esame, (nella fattispecie l'istituzione scolastica) è tenuto a rilasciare un unico certificato, valido sia fini fiscali che a quelli previdenziali, nonché ai fini dei contributi dovuti all'INPS.
Al termine delle operazioni d'esame viene rilasciata, da parte delle istituzioni scolastiche statali, pareggiate e legalmente riconosciute, al personale supplente breve e saltuario impegnato nelle commissioni d'esame, un esemplare di modello CUD, nel quale viene attestato il compenso percepito, l'imponibile preso a base per il calcolo del contributo a carico della scuola e i contributi previdenziali che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
F) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (COMPRESI I PENSIONATI STATALI) O ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Sui compensi corrisposti al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato e ai pensionati impegnati nelle commissioni di esami non vanno operate le ritenute previdenziali INPDAP e Fondo credito. Di contro gli stessi compensi, da assoggettare a ritenuta di acconto IRPEF del 20%, siccome originano da esercizio di pubbliche funzioni, costituiscono anche presupposto per l'applicazione dell'IRAP, in base all'art. 2 del D.L.vo 446/97.
Sulle tabelle di liquidazione delle indennità e dei compensi, detto personale deve dichiarare di essere "estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni".
ANTICIPAZIONE . TERMINE PER IL PAGAMENTO
Ai componenti le commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nominati in commissione in Comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti.
Le indennità spettanti a saldo sono corrisposte al termine delle operazioni di esame e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art.3 della legge 417/1978.
Ai componenti di commissioni diverse da quelle degli ex esami di maturità con diritto al trattamento di missione possono essere concessi, a richiesta degli interessati, anticipi pari al 75% del trattamento complessivo di missione spettante, ai sensi dell'art.5, comma 8, del D.P.R.23 agosto 1988, n.395. Il rimborso delle spese di viaggio a saldo sono corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art.3 della legge 417/1978.
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