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Collegio Docenti
da:DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Composizione: Tutto il personale docente di ruolo e non della scuola, presiede il dirigente scolastico, i docenti di sostegno fanno parte a pieno titolo e hanno diritto di voto nelle discussioni, gli ITP, anche se scelgono di non avere il registro personale, hanno diritto di voto separato dall'insegnante di teoria.
Art. 7.
Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di
ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi'
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di
classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o
tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell' azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e
seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione
di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato
per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai
sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti
tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per
ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma
del precedente comma 2, lettera h).
Nota all'art. 7:
- Per l'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n.
109/1990, si veda nota all'art. 326.
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