 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275
(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186)
Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle
adunanze del 30 settembre e 15 ottobre 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta
del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
25/2/1999;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Funzione Pubblica e per gli
Affari Regionali e del Lavoro e della Previdenza Sociale;
E M A N A
il seguente regolamento
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art. 1
Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono
alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni
delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono
tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e
di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona
umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo,
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con
l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla
ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni
transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il
termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro
ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei
curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse
si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema
scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività
nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali
contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi
dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e
valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base
degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione
e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con
gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle
famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a
norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti
gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della
lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8,
degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio
generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli
alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse
classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base
degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e
accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di
orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente
assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139,
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale
ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici
riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche
avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto
conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di
favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e
debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa
certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della
legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti
dall'attuale ordinamento.
Art. 5
Autonomia organizzativa
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei
docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate
dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e
attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque
giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto
per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell'offerta formativa.
Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno
oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche
propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo
11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e
potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati
che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per
il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando
l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di
altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è
approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono
lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi,
con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete
dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove
gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che
intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete
delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati
tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e
informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono
essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di
gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni
con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie
operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche
possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di
attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti,
associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono
depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e
privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di
cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento
dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo
monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota
nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e
attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti
e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati
all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato
di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed
autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il
curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline
e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le
istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera
e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle
scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il
pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli
alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di
continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie,
dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli
studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso
un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti
locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate
deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla
conclusione del corso di studi prescelto.
Art. 9
Ampliamento dell'offerta formativa
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate,
realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti
consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri
alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore
della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con
discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi
integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e
gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi
stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici
progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica
progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a
percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale
possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni
scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici,
che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse
specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard
di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze
per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le
verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma
dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per
l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali
e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli
ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per
le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite
e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle
attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11
Iniziative finalizzate all'innovazione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una
o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari
stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e
orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole
istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai
sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli
obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base
dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti
degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute
istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e
nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro
di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle
iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le
specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi
dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
Sperimentazione dell'autonomia
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano
l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica
Istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le
attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e
attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la
flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la
scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola
elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo
130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo
1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le
istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro
emanazione.
Art. 13
Ricerca metodologica
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali
ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni
scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui
all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su
obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali
ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le
istituzioni scolastiche.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le
funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del
patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione
centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di
cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero
della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza
delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti
relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione,
la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi
educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle
modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui
all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui
all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe
alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei princìpi di
universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale
regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni
adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché
modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili
tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei
compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano
comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla
specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione
territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma
2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove
allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche
seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi
il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro
tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
Art. 15
Competenze escluse
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in
materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di
quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in
relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più
vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente
l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente
nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo
14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei
confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
Coordinamento delle competenze
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e
dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di
segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di
attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti
gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ABROGAZIONI
Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate
con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
- articolo 5, commi 9, 10 e 11;
- articolo 26;
- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio
scolastico distrettuale", 8 e 9;
- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in
condotta";
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre 2000 regolamenti che
individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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